Opposizione a decreto ingiuntivo: la chiamata del terzo
Scritto da Nicola Tartaglia   
luned́ 06 giugno 2016

Quando va fatta la chiamata in causa del terzo nel caso di opposizione all’ingiunzione di pagamento?

 

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la chiamata in causa del terzo avanzata dall’opponente non va fatta né autonomamente (con la citazione diretta già contenuta nell’atto di opposizione), né attendendo la prima udienza: al contrario, la richiesta di autorizzazione va presentata al giudice con lo stesso atto di opposizione, e quindi entro i 40 giorni dalla notifica del decreto. Diversamente la chiamata in causa decade d’ufficio per nullità insanabile. È quanto chiarito dalla Corte di Appello di Palermo con una recente sentenza [1].

Secondo la Corte, l’opponente a decreto ingiuntivo che intende chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, di essere autorizzato a farlo. In caso contrario scatta la decadenza che può essere rilevata d’ufficio e che non può essere sanata neanche dalla costituzione del terzo chiamato.

In sintesi, affinché la chiamata in causa del terzo sia valida, essa non può essere fatta autonomamente, ma è sempre necessaria l’autorizzazione del giudice: autorizzazione, però, che va chiesta con lo stesso atto di opposizione.

La conseguenza non è la nullità dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ma solo della chiamata in causa del terzo.

 

[1] C. App. Palermo sent. n. 479/2016.

 

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