Opposizione a decreto ingiuntivo: la chiamata del terzo |
Scritto da Nicola Tartaglia | |
luned́ 06 giugno 2016 | |
Quando va fatta la chiamata in causa del terzo nel caso di opposizione all’ingiunzione di pagamento?
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la chiamata in causa del terzo avanzata dall’opponente non va fatta né autonomamente (con la citazione diretta già contenuta nell’atto di opposizione), né attendendo la prima udienza: al contrario, la richiesta di autorizzazione va presentata al giudice con lo stesso atto di opposizione, e quindi entro i 40 giorni dalla notifica del decreto. Diversamente la chiamata in causa decade d’ufficio per nullità insanabile. È quanto chiarito dalla Corte di Appello di Palermo con una recente sentenza [1]. Secondo la Corte, l’opponente a decreto ingiuntivo che intende chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, di essere autorizzato a farlo. In caso contrario scatta la decadenza che può essere rilevata d’ufficio e che non può essere sanata neanche dalla costituzione del terzo chiamato. In sintesi, affinché la chiamata in causa del terzo sia valida, essa non può essere fatta autonomamente, ma è sempre necessaria l’autorizzazione del giudice: autorizzazione, però, che va chiesta con lo stesso atto di opposizione. La conseguenza non è la nullità dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ma solo della chiamata in causa del terzo.
[1] C. App. Palermo sent. n. 479/2016.
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