L’adempimento delle obbligazioni
Scritto da Nicola Tartaglia   
sabato 25 giugno 2016

Nozione e natura giuridica dell’adempimento; teoria dell’atto giuridico in senso stretto, teoria del fatto giuridico, teoria negoziale e teoria eclettica.

 

L’adempimento è la forma di estinzione tipica dell’obbligazione (TRABUCCHI). Generalmente, in base all’art. 1218 esso si definisce (GIORGIANNI) come l’esatta esecuzione della prestazione dovuta, che estingue, in via diretta e contemporanea, sia l’obbligo del debitore, sia il diritto del creditore.

L’esattezza dell’adempimento, cioè l’idoneità a conseguire l’estinzione del credito e la liberazione del debitore va valutata sotto diversi aspetti (GALGANO):

— modalità dell’esecuzione;

— persona destinataria dell’adempimento;

— persona autrice dell’adempimento;

— luogo di adempimento;

— tempo di adempimento.

Natura giuridica

Discussa è la natura giuridica dell’atto di adempimento. La dottrina è infatti, divisa tra varie teorie:

        teoria dell’atto giuridico in senso stretto: l’opinione dominante considera l’adempimento un atto dovuto che in quanto tale non richiede una specifica volontà del debitore di adempiere (animus solvendi) e neppure una volontà di accettare l’adempimento da parte del creditore (CARNELUTTI, GAZZONI, SANTORO PASSARELLI, TRABUCCHI, NICOLÒ, CARIOTA FERRARA). Per tale teoria è, quindi, assolutamente irrilevante ogni tipo di incapacità del solvens;

        teoria del fatto giuridico: secondo alcuni autori (CHIOVENDA, RESCIGNO, BIANCA), la tesi dell’«atto dovuto» individua i casi in cui la prestazione consiste in un comportamento del debitore. In essa non si tiene conto del fatto che la natura dell’adempimento prescinde dal contenuto della prestazione, per cui il concetto di fatto giuridico è preferibile perché idoneo a comprendere ogni «vicenda attuativa» del rapporto obbligatorio;

        teoria negoziale: questa opinione ravvisa nell’adempimento un negozio giuridico unilaterale o bilaterale caratterizzato dall’animus solvendi e dalla causa solvendi. Tale teoria (WINDSCHEID, FERRARA sr., GIORGI, ALLARA), particolarmente seguita sotto il vigore del codice abrogato, sembra tramontata in considerazione del fatto che il codice attuale esclude espressamente la rilevanza della capacità del debitore (art. 1191). Attualmente si parla ancora di contratto solo in relazione all’istituto della prestazione in luogo di adempimento (art. 1197), e dell’adempimento del terzo (art. 1180);

        teoria eclettica: secondo tale tesi (CANNATA, BIGLIAZZI-GERI) il termine adempimento è solo una sintesi delle attività che attuano il programma dedotto in obbligazione. L’adempimento può dar luogo a: fatti (il permanere di una situazione, risultato dell’astensione, nelle obbligazioni negative), atti (pagare una somma di denaro), negozi (concludere il contratto definitivo).

Oggetto dell’adempimento

In base all’art. 1218 l’adempimento deve essere esatto, cioè il suo oggetto deve essere corrispondente al contenuto della prestazione obbligatoria. Di conseguenza, come stabilisce l’art. 1181, il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente (ad es., il portatore di una cambiale o di un assegno non può rifiutare un pagamento parziale). Il creditore non potrà, tuttavia, rifiutare la parziale esecuzione della prestazione in caso di impossibilità parziale sopravvenuta (art. 1258).

Diligenza nell’adempimento

L’art. 1176 impone al debitore di usare, nell’adempimento dell’obbligazione, la diligenza del buon padre di famiglia per evitare la responsabilità contrattuale. Si tratta, dunque, di una diligenza improntata a un criterio di normalità, nel senso di diligenza normalmente adeguata al fine (BIANCA). Singoli aspetti della diligenza, che concorrono ad integrare lo sforzo diligente del debitore nell’adempimento, sono la cura, la cautela, la perizia e la legalità.

Legittimazione a ricevere il pagamento

Il pagamento dell’obbligazione può essere fatto (art. 1188):

— al creditore. Se il creditore non ha la capacità di ricevere, il pagamento deve essere fatto al legale rappresentante. Parte della dottrina ritiene rilevante solo l’incapacità legale, data la palese iniquità che si avrebbe imponendo al debitore l’onere di verificare la capacità naturale del creditore (BIANCA): secondo altri (GAZZONI), la capacità naturale è necessaria quando per l’adempimento è necessaria la collaborazione del creditore. Il pagamento fatto al creditore incapace libera ugualmente il debitore se questi prova che la prestazione è stata rivolta a vantaggio dell’incapace (art. 1190). Si osserva (BIANCA) che il «vantaggio non si identifica con l’arricchimento patrimoniale, ma consiste nella ragionevole utilizzazione della prestazione tenuto conto dell’interesse e dell’autonomia dell’incapace». Il debitore è liberato se esegue il pagamento in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo (creditore apparente) (art. 1189, co. 1). L’effetto liberatorio del pagamento fatto al non legittimato si realizza sempre che sussistano il presupposto soggettivo della buona fede del debitore, e quello oggettivo dell’apparenza di legittimazione in capo al ricevente. L’apparenza può riguardare l’identità del legittimato o il titolo della legittimazione, ad es., perché il creditore originario ha ceduto il credito ed il debitore non ne ha avuto conoscenza. Effetto del pagamento al creditore apparente è la liberazione del debitore, che conserva l’eventuale diritto alla controprestazione;

— al rappresentante del creditore. Controversa è l’efficacia liberatoria dell’adempimento fatto al falsus procurator; mentre secondo alcuni ciò è da escludere in quanto la formulazione dell’art. 1188 è tassativa, secondo altri, invece, l’effetto liberatorio per il debitore si realizza solo in caso di apparenza colpevole, cioè quando il vero creditore con il suo comportamento abbia contribuito ad ingenerare l’affidamento del debitore nel falso rappresentante; — alla persona indicata dal creditore (adiectus solutionis causa o indicatario). Secondo GAZZONI, l’indicatario, il cui nome è oggetto di mera comunicazione al debitore va distinto dall’adiectus, che ha la sua fonte in un accordo contemporaneo o successivo alla nascita dell’obbligazione, ma comunque di natura contrattuale; — alla persona autorizzata dalla legge o dal giudice. Il pagamento effettuato a persona non rientrante in una delle precedenti categorie non ha efficacia liberatoria per il solvens; però il secondo comma dell’art. 1188, sulla base del principio secondo cui l’adempimento è valido se da esso il creditore ne ha tratto effettivo vantaggio, stabilisce che tale pagamento diviene liberatorio se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato.

Adempimento del terzo (art. 1180)

Si ha quando la prestazione è effettuata da un terzo anziché dal debitore. Nel nostro ordinamento vige il principio generale che chiunque può adempiere l’obbligazione altrui (ed è, quindi legalmente legittimato ad adempiere). Naturalmente, ciò può accadere solo per le obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni di cose fungibili, per le quali, cioè, è indifferente per il creditore che il pagamento sia fatto dal debitore o da un terzo. Il creditore normalmente può opporsi all’adempimento del terzo soltanto in due casi:

— se egli ha interesse che il debitore esegua personalmente la prestazione (come avviene se la prestazione è infungibile; ad es., mi sono rivolto a un noto architetto per un progetto edilizio);

— se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione, che, comunque, non è vincolante per lui.

Il luogo dell’adempimento (art. 1182)

Esso è determinato, nell’ordine:

— dalla volontà delle parti;

— dagli usi (dottrina e giurisprudenza intendono gli usi normativi);

— dalla natura della prestazione e da altre circostanze obiettive (ad es., la costruzione di un edificio, la riparazione di una strada non possono eseguirsi che in un luogo determinato);

— dalle norme suppletive dettate dall’art. 1182. In particolare:

— l’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta (co. 2);

— l’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza (obbligazione portable) (co. 3).

La disposizione si applica, ad es., nel caso in cui oggetto dell’obbligazione è il pagamento di provvigioni riconducibili a un contratto di mediazione, poiché i relativi crediti devono considerarsi liquidi ed esigibili, essendo sempre quantitativamente determinabili con un mero calcolo aritmetico in base a quanto stabiliscono i contratti, gli accordi e gli usi (Cass. 26790/2009). L’adempimento dell’obbligazione pecuniaria si perfeziona nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma di denaro (Cass. 18877/2008); — negli altri casi l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del debitore al momento della scadenza (obbligazione querable) (co. 4).

Tempo dell’adempimento (artt. 1183-1187)

È il termine di scadenza (dies solutionis) dell’obbligazione. Si noti che:

— in mancanza della fissazione di un termine, la prestazione può esigersi immediatamente (quod sine die debetur, statim debetur). Tuttavia la necessità di un termine può risultare dalla natura della prestazione, dagli usi o dal modo o luogo dell’esecuzione: in questo caso il termine è stabilito dal giudice;

— se è indicato un termine, questo si presume a favore del debitore, con la conseguenza che il creditore non può pretendere prima la prestazione, ma il debitore può adempiere prima della scadenza;

— può essere convenuto un termine a favore del creditore. In questo caso il debitore non può adempiere prima, ma il creditore può esigere prima (ad es., il depositario non può restituire la cosa depositata prima del termine stabilito o prima che il creditore la richieda).

Imputazione dei pagamenti (artt. 1193-1195)

Quando su un debitore gravano più debiti, a diverso titolo, nei confronti di uno stesso creditore e il debitore effettua un pagamento che non li comprende tutti, è, necessario stabilire quale fra i diversi debiti deve essere estinto per primo. Di norma, il debitore può dichiarare al creditore quale debito intende estinguere per primo; in mancanza di tale dichiarazione, la legge detta le seguenti regole (art. 1193):

— il pagamento deve essere imputato prima ai debiti scaduti;

— fra più debiti scaduti hanno la priorità i debiti meno garantiti;

— fra debiti ugualmente garantiti è preferito il più oneroso per il debitore;

— tra debiti ugualmente onerosi, il più antico.

La prestazione in luogo dell’adempimento (art. 1197)

Quando il creditore lo consenta, il debitore può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta (ad es., ti devo un cavallo e mi libero pagandoti una somma di denaro). In tal caso, secondo quanto previsto dalla legge, l’obbligazione si estingue con l’effettiva esecuzione della prestazione in luogo dell’adempimento.

Oggetto della prestazione in luogo dell’adempimento può essere anche la cessione di un credito. In tal caso, in base all’art. 1198, l’obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti. Si realizza, dunque, in questa ipotesi una «cessio pro solvendo» del credito, nel senso che l’obbligazione si estinguerà solo nel momento in cui il creditore cessionario avrà riscosso il credito ceduto.

 

RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO