Chiusura della società: che succede ai soci?
Scritto da Nicola Tartaglia   
mercoledì 29 giugno 2016

Cancellazione ed estinzione della società: i debiti e i crediti vengono ereditati dai soci; la differenza tra società di persone e di capitali.

Che succede dopo la chiusura di una società? E, in particolare, cosa avviene dopo la cancellazione dal registro delle imprese se ancora (come spesso succede) ci sono debiti da pagare o (come più di rado accade) crediti da riscuotere? I chiarimenti sono stati ribaditi da una sentenza di ieri della Cassazione [1] che riprende il discorso avviato nel 2013 dalle Sezioni Unite [2].

Dalla cancellazione dal registro delle imprese deriva l’estinzione della società: essa, cioè, cessa di esistere o, per usare una parola semplice ma espressiva, “muore”. E ciò vale sia per le società di persone (S.a.s., S.n.c, società semplici) che per quelle di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.). Ma, come ogni volta che muore una persona, subentrano in tutti i suoi rapporti (crediti e debiti) gli eredi: eredi che, in questo caso sono i soci (siano essi persone fisiche o altre persone giuridiche). In buona sostanza i soci diventano titolari – entro i limiti che vedremo a breve – sia delle posizioni attive che di quelle passive ancora pendenti all’atto dell’estinzione della società.

Che succede ai debiti della società

Come anticipato, questo fenomeno di tipo successorio investe sia i crediti, sia i debiti. Il problema principale, per come immaginabile, si pone soprattutto per i debiti. In che modo, ed entro che limiti, i soci ne devono rispondere? Fino a dove possono spingersi i creditori della società nel pignorare i beni dei soci? La risposta è sintetica e facile:

·         Nelle società di persone, i creditori possono agire nei confronti degli ex soci illimitatamente, proprio come se fossero stati questi ultimi – e non la società – i veri debitori. Del resto, nelle società di persone (S.a.s., S.n.c., Società semplici), il creditore che non riesca a soddisfarsi sul patrimonio sociale può sempre pignorare i beni dei soci senza alcun limite. Dunque, la sostanza non cambia neanche dopo la morte della società;

·         Nelle società di capitali i creditori possono agire nei confronti degli ex soci, ma nei limiti di quanto da questi riscosso a seguito della liquidazione ossia di quanto percepito con l’ultimo bilancio. E, comunque, non oltre le rispettive quote sociali.

Che succede alle cause in corso?

Dal punto di vista processuale invece l’estinzione della società determina l’interruzione della causa pendente con facoltà per i soci di proseguire e riassumere detti giudizi a titolo personale. Analogamente nel caso in cui l’evento interruttivo si verifichi a grado concluso, l’impugnazione del provvedimento emesso dovrà invece provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci.

Se invece il grado di giudizio è concluso e sono pendenti i termini per l’impugnazione, l’estinzione comporta la facoltà per i soci “successori” – e solo per loro – di proporre il gravame o di essere destinatari dello stesso; il tutto a pena di inammissibilità dell’impugnazione.

 

 

[1] Cass. sent. n. 13290/16 del 28.06.2016.

[2] Cass. S.U. sent. n. 6070/2013 e 6071/2013.

 

 

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