Creazione Startup innovative: non serve il notaio
Scritto da Nicola Tartaglia   
sabato 02 luglio 2016

Le start-up potranno essere costituite online anche senza il notaio. Ecco come funziona la più grande delle innovazioni in ambito aziendale. 

 

Ieri il Ministero dello Sviluppo economico [1] ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello standard per la costituzione della startup senza notaio.

Gli adempimenti relativi da parte degli uffici del registro delle imprese sono stati invece approvati con apposita circolare del medesimo Ministero [2].

Vi diamo tutti i dettagli di quella che potrebbe essere definita la più grande delle innovazioni.

Cos’è una start-up innovativa?

La start-up innovativa è una società di capitali non quotata in Borsa, avente oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Quali requisiti deve avere una start-up innovativa?

Le start-up innovative devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

1.      sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;

2.      impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale;

3.      essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Start-up innovative: si costituiscono senza notaio.

La procedura per la costituzione senza notaio delle start-up innovative è resa possibile dall’uso della firma digitale.

Gli atti costitutivi e gli statuti sono redatti e sottoscritti con firma digitale attraverso la piattaforma digitale appositamente predisposta dal Registro Imprese, all’indirizzo startup.registroimprese.it.

Naturalmente ciascuno dei contraenti dovrà sottoscrivere l’atto (nel caso di SRL unipersonale questo corrisponde all’unico contraente) e non sarà possibile prevedere alcuna sottoscrizione alternativa.

Come compilare il modello elettronico di costituzione start-up innovativa

I soci dell’azienda dovranno compilare tutti i dati necessari per la registrazione dell’atto, compilando l’apposito modello e sottoscrivendolo digitalmente.

A questo punto direttamente attraverso la piattaforma il documento potrà essere inviato tramite PEC dedicata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio. Alle Entrate arriveranno:

·         il modello sottoscritto;

·         l’atto costitutivo;

·         gli eventuali documenti a corredo e la ricevuta di pagamento.

L’ufficio delle Entrate tramite posta elettronica certificata trasmette all’indirizzo dedicato, la liquidazione finale e gli estremi di registrazione.

Se l’esito dell’analisi delle Entrate è positivo l’ufficio del registro delle imprese iscrive provvisoriamente entro 10 giorni l’azienda accludendo alla pratica la dicitura aggiuntiva «startup costituita a norma dell’articolo 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale».

La dicitura della provvisorietà scomparirà successivamente, quando sarà verificata l’assenza di irregolarità formali.

Qualora invece si rilevino irregolarità allora l’ufficio del registro imprese sospenderà il procedimenti di iscrizione e assegnerà tramite PEC a tutti i sottoscrittori un termine congruo non superiore a 15 giorni, per regolarizzare la pratica.

La mancata regolarizzazione comporterà il rifiuto dell’iscrizione.

Vantaggi delle start-up innovative

Come è noto le start-up innovative devono iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese e sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese e del diritto camerale dovuto in favore delle camere di commercio.

Per conoscere tutti i vantaggi di una start-up innovativa suggeriamo il nostro approfondimento Start-up innovativa: requisiti, bilanci, comunicazioni.

 

 

[1] DM Ministero dello Sviluppo Economico 1.07.2016.

[2] MISE Circ. n. 3691/C.

 

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