Dichiarazione congiunta: il coniuge paga i debiti dell’altro
Scritto da Nicola Tartaglia   
mercoledì 06 luglio 2016

Anche se c’è stata separazione tra marito e moglie, Equitalia può notificare la cartella esattoriale solo a uno dei due: l’altro resta ugualmente obbligato a pagare.

 

Occhio a chi ha fatto, in passato, la dichiarazione dei redditi congiunta: infatti, anche se la coppia si separa, il coniuge non debitore può essere tenuto a pagare i debiti dell’altro che abbia ricevuto una cartella di Equitalia. È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza di poche ore fa [1]. Secondo i giudici, infatti, in caso di dichiarazione dei redditi presentata dai coniugi in forma congiunta il non dichiarante è tenuto a pagare imposte ed eventuali sanzioni anche se si è legalmente separato dall’altro

In buona sostanza, se è vero che la regola generale vuole che la cartella esattoriale sia notificata sia al debitore che ai coobbligati in solido, questa regola però non vale nel caso in cui marito e moglie abbiano optato, in passato, per la dichiarazione dei redditi congiunta: in questo caso si verifica una sorta di “solidarietà” nel debito, con la conseguenza che il fisco può chiedere il pagamento indifferentemente all’uno o all’altro, senza peraltro bisogno di notificare a entrambi la medesima cartella di pagamento.

Ma attenzione: questa regola vale anche se la coppia è separata. Facciamo un esempio per comprendere in quale “pasticcio” potrebbe trovarsi l’ex coniuge che, ormai andato a vivere da un’altra parte, si trovi a dover rispondere nei confronti di Equitalia per debiti dell’altro. Se quest’ultimo, infatti, ha ricevuto la cartella, l’Agente per la riscossione non è obbligato a notificarla anche all’altro coniuge ormai separato. Con la conseguenza che chi non ha materialmente ricevuto l’atto di Equitalia, oltre a non avere la possibilità di opporsi alla richiesta di pagamento, potrebbe anche vedersi piombare, dall’oggi al domani, un pignoramento.

La questione può sembrare davvero iniqua e in violazione del diritto di ogni contribuente a potersi difendere, eppure la Suprema Corte non ha dubbi: la facoltà di far valere il difetto di notifica della cartella di pagamento, per chi subisce un pignoramento, come vizio del procedimento, non vale nel caso di dichiarazione dei redditi congiunta atteso che la legge [2] stabiliva, in tale caso, che l’amministrazione notifichi solo a uno dei due l’avviso di accertamento (o la cartella di pagamento), ferma rimanendo la responsabilità solidale dell’altro per le imposte e gli accessori iscritti a ruolo a nome dell’ex.

 

[1] Cass. sent. n. 13733/2016 del 6.07.2016.

[2] Art. 17 della legge n. 114/1977

 

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