Impugnazione cartella contributi INPS: a chi notificare il ricorso
Scritto da Nicola Tartaglia   
venerd́ 08 luglio 2016

Nella causa promossa contro la cartella esattoriale per contestare il credito non c’è litisconsorzio necessario tra Equitalia e INPS.

 

In caso di impugnazione della cartella esattoriale è sufficiente notificare il ricorso all’Agente della riscossione, non essendo obbligatoria la chiamata in causa dell’ente creditore, neppure quando si contesta l’esistenza del credito (per esempio per prescrizione o avvenuto pagamento). È quanto ribadito dalla Cassazione in una recente sentenza [1] che, confermando l’indirizzo giurisprudenziale ormai prevalente, ha escluso il litisconsorzio necessario fra Equitalia ed ente titolare del credito (nel caso di specie INPS).

La Corte ha infatti affermato che, in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento del credito, non è configurabile un litisconsorzio necessario tra l’ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione; la chiamata in causa di quest’ultimo ha il valore di una mera litis denuntiatio, volta esclusivamente a portare la pendenza della controversia a conoscenza del soggetto incaricato della riscossione, al fine di estendere anche allo stesso gli effetti del giudicato.

Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, il giudizio sia promosso dal concessionario o nei confronti dello stesso, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l’esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi della riscossione.

L’eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all’accertamento del credito non determina la necessità di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l’insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell’ente creditore.

Equitalia può chiamare in causa l’ente creditore (litisconsorzio facoltativo) e la relativa chiamata costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di primo grado (il quale la autorizza o meno), incensurabile in sede d’impugnazione.

 

[1] Cass. sent. n. 9016 del 5.5.16.

 

 

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