Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: pareri
Scritto da Nicola Tartaglia   
domenica 10 luglio 2016

Opposizione a decreto ingiuntivo: nonostante l’intervento della Cassazione, permane l’incertezza su quale delle due parti, se opposto o opponente, debba attivare la mediazione obbligatoria.

 

Non è servito l’intervento della Cassazione dello scorso anno [1] a chiarire chi debba procedere ad attivare il tentativo di mediazione obbligatoria dopo la prima udienza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Non è certo una questione di poco conto stabilire su chi gravi l’onere, poiché le conseguenze, nel caso di omissione, possono essere disastrose sia per l’una che per l’altra parte: in particolare, per l’opponente, l’omissione dell’invito comporta il rigetto dell’opposizione e, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo; per l’opposto, invece, la conferma del decreto ingiuntivo e, quindi, l’obbligo di pagare a pena dell’esecuzione forzata.

Di recente il Tribunale di Vasto [2] ha aderito alla tesi sostenuta dalla Corte di Cassazione e da una parte della giurisprudenza di merito, ritenendo che l’onere di attivazione della procedura di mediazione sia a carico del debitore opponente: in caso di inerzia dello stesso, la conseguenza è l’improcedibilità della opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo opposto.

La sentenza si contraddistingue perché, nello sviluppare le argomentazioni già messe in risalto dalla Cassazione, fa rilevare quali effetti positivi potrebbe avere propendere per la tesi prospettata: quella di disincentivare opposizioni pretestuose, anche in funzione in funzione deflattiva di controversie che possono risolversi con un accordo amichevole. Insomma, l’opponente si deve muovere solo se crede di avere effettivamente “ragione” e non certo per allungare i tempi del pagamento o “tentare la sorte”, portando sul banco del giudice prove non sempre certe e valide.

Di segno opposto è la pronuncia del tribunale di Grosseto [3] secondo cui la citazione in opposizione non propone una nuova domanda, ma è volta solo a contestare la richiesta di pagamento del creditore, per cui il processo ha ad oggetto tale pretesa e non la legittimità dell’emanazione del decreto ingiuntivo: con la conseguenza che il soggetto onerato della mediazione resta solo il creditore opposto.

 

[1] Cass. sent. n. 24629/2015.

[2] Trib. Vasto, dott. Fabrizio Pasquale, sent. del 30.05.2016.

[3] Trib. Grosseto, sent. 7.06.2016.

 

 

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