Mutui e finanziamenti: che succede se non viene indicato il TAEG?
Scritto da Nicola Tartaglia   
domenica 17 luglio 2016

Spesso le banche non indicano nei contratti di mutuo o di finanziamento il vero costo che il cliente si assume per il credito concesso. Che succede in questi casi? Come comportarsi?

Mutui e finanziamenti: cos’è il TAEG?

Spesso le banche non indicano nei contratti con cui concedono credito alla clientela il vero costo che il cliente si assume per il credito concesso.

Andiamo con ordine: il cliente che si rivolge ad un istituto di credito lo fa per ottenere in prestito una certa somma di denaro: un finanziamento o la stipulazione di un vero e proprio contratto di mutuo, che è il principale contratto di prestito. Consiste nel trasferimento di una somma di denaro da un soggetto (la banca mutuante) ad un altro soggetto (mutuatario), con assunzione da parte del mutuatario dell’obbligo di restituire al mutuante altrettanto denaro. Il mutuo di denaro è naturalmente a titolo oneroso: significa che, salvo patto contrario, chi ha ricevuto in prestito una somma di denaro deve corrispondere gli interessi.

Il più delle volte, come dicevamo, accade che in tali contratti non venga indicato il vero costo che il cliente sopporta per la concessione del credito da parte della banca. Questo costo viene indicato tramite la sigla T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) che indica, appunto, l’esborso che l’utente bancario sopporta per la concessione del credito espresso in percentuale annuale: oltre agli interessi, per ottenere un finanziamento, infatti, devono essere sostenute altre spese collegate all’erogazione del credito. Quindi vi rientrano, ad esempio, le spese di istruttoria, le spese collegate alle polizze assicurative (che assai spesso le banche fanno sottoscrivere in relazione a contratti di mutuo o di prestiti personali), le spese per l’invio della documentazione periodica inerente al rapporto di credito, le spese per l’incasso delle singole rate, ecc… In sostanza, tutto ciò che è comunque collegato alla concessione di credito da parte della banca o della finanziaria.

Il concetto di base, quindi, è molto semplice: se un utente sopporta un costo e se questo costo non è correlato al pagamento di imposte collegate all’erogazione del credito, al costo del cliente corrisponde necessariamente un guadagno per la banca o per soggetti ad essa strettamente collegati, come la compagnia assicurativa. Questi costi devono essere chiaramente indicati alla clientela, e questa indicazione ed è la stessa legge a chiederla [1].

Mutui e finanziamenti: qual è il vero obiettivo del TAEG?

Il TAEG, quindi, si pone l’obiettivo di rappresentare nel modo più completo ed esatto possibile il costo di un finanziamento.

Si tratta di un tasso puramente virtuale. Non viene, infatti, utilizzato per calcolare le rate. Piuttosto è un indicatore, una cifra in grado di dichiarare il costo globale del prestito.

Il grande vantaggio del TAEG è il suo utilizzo ai fini comparativi. Confrontando il TAEG di due mutui si acquisisce immediatamente l’idea di quale costi di più e di quanto.

Mutui e finanziamenti: perché non si indica il TAEG?

Molto spesso, banche e finanziarie si limitano ad indicare semplicemente il c.d. T.A.N., ossia il Tasso Annuo Nominale: in parole povere, si tratta del tasso di interesse puro che si applica a un finanziamento e rappresenta l’interesse annuo calcolato sul prestito, cioè la somma in più che va riconosciuta al finanziatore (la banca) al termine dell’anno maturata sull’importo erogato.

Oppure – e ciò avviene più frequentemente – si indica accanto al T.A.N. anche il T.A.E.G., ma questo secondo e più importante elemento non viene espresso in modo corretto, nel senso che si limita a fare riferimento all’interesse corrispettivo, espresso – però – in modo da non tener conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi (per capitalizzazione trimestrale si intende il processo per cui ogni trimestre gli interessi vengono aggiunti al capitale iniziale e sulla somma così costituita – da capitale ed interessi – vengono a loro volta calcolati ulteriori interessi) e senza indicare tutte le ulteriori spese di cui si diceva prima (spese di assicurazione, spese incasso rate, spese di istruttoria, ecc,…) che sono comunque collegate al credito e che, lo ribadiamo, devono necessariamente essere indicate affinché il TAEG sia espresso correttamente.

Mutui e finanziamenti: che cosa succede se non si indica il TAEG?

La conseguenza della mancata chiara indicazione TAEG comporta una sanzione per la Banca, che consiste nel ricalcolo degli interessi secondo il tasso minimo e massimo dei BOT (a seconda se le operazioni sono attive o passive) emessi nei dodici mesi antecedenti alla conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, il ricalcolo secondo il tasso minimo dei BOT vigenti durante il rapporto di credito con il cliente [2]. Inoltre, il relativo contratto è nullo.

Per coloro che non sono molto pratici in materia, i Buoni ordinari del Tesoro, cioè i Bot, sono titoli di credito (cioè documenti che rappresentano un credito e che, se trasferiti, permettono di trasferire anche il diritto di credito che incorporano: tali sono, ad esempio, gli assegni) a breve termine emessi dal Tesoro al fine di finanziare il suo debito pubblico, cioè quello che ha nei confronti di altri soggetti come banche e imprese: attraverso tali strumenti, lo Stato assume un debito verso i sottoscrittori. Essi costituiscono un indebitamento a breve scadenza: a tre, sei o dodici mesi.

Mutui e finanziamenti: che fare se il TAEG non è indicato?

Dal canto suo, se il cliente si accorge che sul proprio contratto di mutuo non è stato indicato il TAEG, può legittimamente opporsi alla richiesta di pagamento avanzata dalla banca: significa che consumatore potrà contestare l’applicazione di interessi ultralegali (quelli richiesti in misura superiore al tasso legale vigente), visto che, non essendo indicato il TAEG, nel contratto manca un accordo sul tasso effettivo applicato.

 

[1] L’articolo 117, co. 4, del Testo Unico Bancario (T.U.B., d.lgs. n. 385, del 01.09.1983) prescrive testualmente “I contratti indicano il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati” e per “tasso di interesse” il Testo Unico Bancario intende non un tasso qualsiasi, ma il tasso di interesse applicato proprio a quel determinato rapporto creditizio che viene in esame.

[2] Art. 117, co. 7, T.U.B.

 

 

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