La prestazione in luogo dell’adempimento
Scritto da Nicola Tartaglia   
martedì 19 luglio 2016

Come si effettuano il pagamento con mezzi alternativi e l’esecuzione della prestazione in luogo dell’adempimento?

Nonostante la regola generale in base alla quale il debitore deve eseguire nel termine la prestazione dovuta esattamente, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, il legislatore consente modalità alternative di esecuzione della prestazione.

L’orientamento tradizionale tuttora prevalente in giurisprudenza attribuisce solo al pagamento effettuato con moneta legale l’impossibilità per il creditore di rifiutare la prestazione e l’efficacia di liberazione del debitore. Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o persino maggiore, salvo che il creditore acconsenta. In quest’ultimo caso il creditore ed il debitore consensualmente e contestualmente modificano il rapporto, prevedendo che l’adempimento avvenga per mezzo della nuova prestazione, per cui l’obbligazione si estingue solo quando la diversa prestazione è eseguita (art. 1197 c.c.).

Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l’evizione e per i vizi della cosa, secondo le norme della vendita, salvo che il creditore preferisca esigere, secondo il dettato dell’art. 1197 c.c., la prestazione originaria ed il risarcimento del danno. In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.

Il creditore viene quindi a trovarsi, in queste ipotesi, in una posizione assimilabile a quella dell’acquirente a titolo oneroso. Egli però, come anticipato, in caso di evizione o di vizi, può scegliere tra fare valere la relativa garanzia o pretendere la prestazione originaria.

Quando in luogo dell’adempimento è ceduto un credito, l’obbligazione non si estingue con lo scambio dei consensi relativo al trasferimento del credito, ma con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti, ai sensi dell’art. 1198 c.c., con le quali esse, ad esempio, avrebbero potuto pattuire che l’estinzione avvenisse al momento della cessione.

Se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa, però, da negligenza del creditore nell’iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso, l’obbligazione si estingue comunque.Anche il pagamento di una somma di denaro attraverso assegni bancari, ancorché circolari, concretizzerebbe un fenomeno di prestazione in luogo dell’adempimento ex art. 1197 c.c. (datio in solutum), e darebbe quindi luogo all’adempimento solo al momento della ricezione del titolo da parte del creditore, con contestuale e definitiva efficacia liberatoria nel caso di assegno circolare, e con efficacia liberatoria postergata alla realizzazione della clausola “salvo buon fine” nel caso di assegno bancario (Trib. Catania, 30 novembre 1987). I mezzi alternativi di pagamento sono quindi ricondotti alla prestazione in luogo dell’adempimento (art. 1197 c.c.) o alla cessione di credito in luogo dell’adempimento (art. 1198 c.c.) con necessità quindi per il debitore, di norma, di acquisire il consenso del creditore per detta prestazione e la sua liberazione solo a riscossione avvenuta.

Sulla base di tali principi si è affermato che l’invio di un assegno circolare al creditore, da parte del debitore obbligato al pagamento di una somma di denaro, si traduce in una datio in solutum (illegittima quando non vi sia il consenso del creditore, ovvero in difetto di una espressa previsione di legge), e rappresenta altresì una violazione del principio secondo cui un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, in quanto tale modalità implica la sostituzione del luogo di pagamento con la sede dell’istituto bancario presso cui il titolo stesso è riscuotibile (Cass., 10 febbraio 2003, n. 1939).

Si veda anche Cass., 6 settembre 2004, n. 17961

“Il debitore che sostituisca il mezzo di pagamento pattuito, costituito dall’assegno circolare, con un versamento tramite bonifico bancario, compie un inesatto adempimento privo, ai sensi dell’art. 1197 c.c., di effetto liberatorio, in quanto non solo effettua il pagamento con un mezzo non equivalente (come lo è invece l’assegno circolare) al danaro contante, ma lo effettua in un luogo diverso da quello pattuito (ossia presso la banca, e non presso il domicilio, del creditore).”

 

Si è quindi affermato che l’invio di assegni (bancari o circolari) o vaglia postali dal debitore al creditore configura una datio in solutum o una datio pro solvendo che solo con l’accettazione del creditore determina l’estinzione dell’obbligazione, salvo poi considerare, in alcune decisioni, accettazione (salvo buon fine) la circostanza che il creditore abbia trattenuto ed incassato l’assegno inviatogli dal debitore, così valorizzando il dovere di correttezza che grava anche sullo stesso. Infatti, la giurisprudenza ha sostenuto che “l’invio di vaglia postali da parte del conduttore si configura come una datio pro solvendo, la cui efficacia solutoria dipende dall’accettazione del locatore” (Cass., 5 gennaio 1981, n. 24).

Si veda pure, Cass., 16 aprile 1984, n. 2438

“Il pagamento mediante assegni può essere legittimamente rifiutato e non spiega immediata efficacia liberatoria, ma l’accettazione degli stessi a parte creditoris implica il suo consenso a tale modalità di pagamento e l’effetto liberatorio si verifica con la riscossione dei titoli.”

IN PRATICA

Il debitore è sempre tenuto ad eseguire la prestazione dovuta, salvo che il creditore acconsenta espressamente a ricevere una prestazione diversa.In questo caso, si verifica una modifica del rapporto obbligatorio, che comporta l’estinzione dell’obbligazione solo nel momento in cui la nuova prestazione sia eseguita.

In particolare sono previste due forme di mezzi alternativi di pagamento:

– la prestazione in luogo dell’adempimento;

– la cessione di credito in luogo dell’adempimento.

 

 

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