Cosa è il pagamento con surrogazione?
Scritto da Nicola Tartaglia   
martedì 19 luglio 2016

Può verificarsi l’ipotesi in cui il creditore, nel ricevere il pagamento da un terzo, lo surroghi, contemporaneamente ed espressamente, nei propri diritti, ex art. 1201 c.c.Colui che ha pagato può agire in giudizio contro il debitore con tutti i diritti e le azioni che spetta- vano al creditore originario e conserva i diritti accessori di garanzia del credito.

La surrogazione può essere:

·         Per volontà del creditore: quando il creditore, ricevuto il pagamento da un terzo, contestualmente al pagamento ed espressamente, lo surroga nei propri diritti. Frequentemente la volontà del creditore è espressa nella quietanza. Si verifica così una successione a titolo particolare per atto tra vivi nella titolarità dei diritti del creditore;

·         Per volontà del debitore: quando il debitore che prende a mutuo una somma di denaro (o altra cosa fungibile) al fine di pagare un debito, surroga il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo, ai sensi dell’art. 1202 c.c. È però necessario che nel mutuo, che deve avere data certa, sia indicata espressamente la destinazione della somma mutuata e che nella quietanza, che deve anch’essa avere data certa, il creditore, su richiesta del debitore, menzioni (come è suo obbligo in tale ipotesi) la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Tali requisiti sono finalizzati a tutelare gli altri creditori;

·         legale, che opera di diritto nelle seguenti ipotesi, previste dall’art. 1203 c.c.:

o    — a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore, che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;

o    — a vantaggio dell’acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l’immobile è ipotecato;

o    — a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo;

o    — a vantaggio dell’erede con beneficio d’inventario, che paga con denaro proprio i debiti ereditari;

o    — negli altri casi stabiliti dalla legge. La surrogazione che si verifica nelle ipotesi esaminate sopra ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore, ma se il credito è garantito da pegno, il surrogante non può trasferire al terzo surrogato, senza ilconsenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno. In caso di dis- senso il surrogante rimane custode del pegno.Se non è stato diversamente pattuito, quando il pagamento è parziale, il terzo surrogato ed il creditore concorrono nei confronti di quanto è dovuto, ex 1205 c.c

IN PRATICA

Il legislatore ha previsto tre forme di surrogazione:

·         – per volontà del creditore;

·         – per volontà del debitore;

·         legale.

In tutte le ipotesi individuate, il soggetto che ha eseguito il pagamento può agire in giudizio contro il debitore ed ha il potere di far valere tutti i diritti e le azioni che sarebbero spettate al creditore originario.

 

 

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