Anatocismo e interessi usurari: cosa sono? |
Scritto da Nicola Tartaglia | |
venerd́ 22 luglio 2016 | |
Quando è illecito l’anatocismo ossia il calcolo degli interessi sugli interessi già scaduti e non pagati. Un limite all’autonomia privata nella fissazione della misura degli interessi deriva dalle norme in materia di determinazione dei tassi. Cos’è l’anatocismo? Per anatocismo si intende l’istituto che prevede la produzione di interessi da interessi scaduti e non pagati. Salvo usi contrari, gli interessi scaduti producono interessi (definiti anatocistici) nei seguenti casi: · per effetto di convenzione fra le parti, purché essa sia posteriore alla scadenza degli interessi e purché si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi; · per espressa previsione di norme speciali; · se è stata proposta domanda giudiziale e solo dal giorno della domanda stessa. Si è autorevolmente deciso che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi configuri violazione del divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c., non rinvenendosi l’esistenza di usi normativi che soli potrebbero derogare al divieto imposto dalla suddetta norma, neppure nei periodi anteriori al mutamento giurisprudenziale avvenuto nel 1999, non essendo idonea la contraria interpretazione giurisprudenziale seguita precedentemente a conferire normatività a una prassi negoziale che si è dimostrata poi essere contra legem (Cass., sez. un., 4 novembre 2004, n. 21095). Cosa sono gli interessi usurari? La disciplina originaria del codice civile in materia di pattuizione di interessi cd. Usurari relativi al mutuo è stata modificata da successivi interventi normativi, quali la legge 7 marzo 1996, n. 108, il decr. 23 settembre 1996 ed il decr. 22 settembre 1998. È, fra l’altro, previsto che se sono convenuti interessi usurari, ferme le sanzioni penali, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Ai fini della determinazione dell’entità dei tassi definiti usurari, il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. Il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà. IN PRATICA L’anatocismo, disciplinato dall’art. 1283 c.c., si applica nei soli casi previsti dalla legge e comporta l’applicazione di interessi nel caso in cui gli interessi dovuti dal debitore siano scaduti e non pagati. L’interesse è definito usuraio quando parte creditrice ne fissa il tasso oltre il limite stabilito dalla legge.
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