Conti dormienti: cosa sono e come ottenere il rimborso
Scritto da Nicola Tartaglia   
venerd́ 22 luglio 2016

I soldi depositati in conti correnti o strumenti finanziari e non movimentati in 10 anni passano ad un Fondo del Ministero dell’Economia. Ma si possono riavere.

I conti dormienti [1] sono i rapporti con le banche per un importo superiore ai 100 euro che non sono stati movimentati per almeno 10 anni. Si tratta di depositi di denaro e di strumenti finanziari, quindi libretti di risparmio, conti correnti (anche postali), azioni, obbligazioni o titoli di Stato. Le rendite delle polizze vengono, invece, considerate “dormienti” dopo un periodo di 2 anni, mentre gli assegni circolari lo sono dopo 3 anni dalla loro emissione.

Trascorsi quei periodi, le somme depositate passano ad alimentare un Fondo del Ministero dell’Economia e delle Finanze istituito dal Governo [2]. Il Ministero utilizza quel denaro per finalità sociali.

Prima, però, la banca deve informare il titolare del conto corrente, del libretto di risparmio o dell’investimento finanziario del rischio che corre se non “sveglia” il suo deposito dormiente. Il risparmiatore avrà 6 mesi di tempo per movimentare il suo denaro. E, nel caso non lo facesse e i soldi finissero al Fondo, avrà 10 anni di tempo per chiedere il rimborso.

Come svegliare un conto dormiente

Qualsiasi operazione portata a termine direttamente dal titolare di un rapporto con la banca (o di un suo delegato) serve a risvegliare un conto dormiente. Non è così, invece, nel caso quelle operazioni vengano compiute in modo automatico o non vedano il coinvolgimento diretto del titolare o di chi lo rappresenta.

Nel dettaglio, serve a svegliare il rapporto dormiente:

·         la comunicazione alla banca con cui si conferma la volontà di continuare il rapporto;

·         la comunicazione di cambio di residenza;

·         la richiesta di un libretto di assegni, del saldo del conto corrente, di un aggiornamento contabile o di una copia della documentazione bancaria;

·         un prelievo, un versamento, un pagamento con carta di credito o bancomat.

Non sveglia, invece, un conto dormiente:

·         l’accredito di un bonifico (ad esempio lo stipendio);

·         l’addebito automatico delle utenze (luce, gas, telefono, acqua, ecc.);

·         il Rid o altre operazioni automatiche;

·         la mancata movimentazione di un deposito finanziario o di una polizza assicurativa a tacito rinnovo.

Conti dormienti: alcuni casi particolari

Se il titolare di un conto dormiente è deceduto, gli eredi devono comunicare alla banca il proprio diritto a subentrare come titolari del conto, presentando un certificato di morte e i documenti necessari per le pratiche di successione.

Se si è titolari di più rapporti dormienti, non è necessario risvegliarli tutti ma soltanto uno.

Nel caso si possieda un libretto di risparmio al portatore, conviene contattare la propria banca per sapere se si tratta di un rapporto dormiente e per comunicare la volontà di continuare il rapporto stesso. Lo stesso vale per chi ha investito in titoli a tacito rinnovo o a lunga scadenza. Un controllo ogni tanto non guasta.

Come ottenere il rimborso di un conto dormiente

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite una circolare, ha stabilito chi ha diritto al rimborso dei soldi persi sui conti dormienti. Si tratta dei titolari (o di chi ne fa le veci) di:

·         depositi di denaro non movimentati da 10 anni (conti correnti, libretti di risparmio, certificati di deposito);

·         depositi di strumenti finanziari non movimentati per 10 anni;

·         assegni circolari non incassati entro 3 anni dalla loro emissione;

·         polizze assicurative del Ramo Vita che prevedano una rendita o un capitale e che non siano state reclamate dal beneficiario entro 2 anni;

·         buoni fruttiferi postali emessi dopo il 14 aprile 2001 non incassati dal titolare entro 10 anni dalla scadenza del titolo.

Conti dormienti: niente rimborso

Non hanno diritto al rimborso i beneficiari di assegni circolari quando è decorso il termine di 3 anni, di polizze vita non riscosse entro 2 anni e di buoni fruttiferi postali non incassati entro 10 anni.

Per ottenere il rimborso è necessario inviare la domanda tramite raccomandata a/r o raccomandata a mano a: Consap S.p.A – Rif. Rapporti dormienti – via Yser, 14 – 00198 Roma, oppure all’indirizzo e-mail Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo . Il modulo per la presentazione della domanda è scaricabile dal sito www.consap.it. Occorrerà allegare copia del documento di identità e del codice fiscale, eventuale certificato di morte del titolare in caso di subentro (con dichiarazione di qualifica di erede) e copia del libretto di deposito o dell’assegno circolare.

Se i requisiti sono in regola e la domanda viene accolta (possono passare diversi mesi perché le richieste vengono esaminate in ordine di arrivo), Consap disporrà il pagamento del rimborso con le modalità scelte dal richiedente: bonifico o assegno circolare.

 

[1] D.P.R. 116/2007.

[2] Legge 266/2005.

 

 

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