L’avallo dell’assegno
Scritto da Nicola Tartaglia   
lunedì 01 agosto 2016

Come per la cambiale, anche nel caso dell’assegno bancario è previsto l’istituto dell’avallo, ossia la dichiarazione con cui un soggetto (avallante) garantisce il pagamento dell’assegno per un altro obbligato (avallato).

Anche il pagamento dell’assegno bancario può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma. Tale prassi tuttavia, rispetto all’avallo della cambiale, è piuttosto rara.

Questa garanzia può essere prestata da un terzo, escluso il trattario (diversamente da quanto accade per la cambiale), o anche da un firmatario dell’assegno bancario.

L’avallo è apposto sull’assegno bancario o sull’allungamento ed è espresso con le parole “per avallo” o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall’avallante.

L’avallo si considera dato con la sola firma dell’avallante apposta sulla faccia anteriore dell’assegno bancario, purché non si tratti della firma del traente.

L’avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente (art. 29 L.A.).

L’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato. La sua obbligazione è valida ancorché l’obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi causa tranne il vizio di forma.

L’avallante che paga l’assegno bancario acquista i diritti ad esso inerenti contro l’avallato e contro coloro che sono obbligati verso di lui per effetto dell’assegno bancario.

IN PRATICA

L’avallo su assegno bancario è apposto sul titolo stesso o sul suo allungamento, con la clausola “per avallo” od altra equivalente, ed è sottoscritto dall’avallante.

 

 

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