Come ottenere il pagamento di un assegno bancario
Scritto da Nicola Tartaglia   
marted́ 02 agosto 2016

Perché sia possibile ottenere il pagamento di assegno bancario, il suo portatore deve presentarlo nei modi e tempi previsti dalla legge.

L’assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta.

L’assegno bancario postdatato presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione.

L’assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni se è pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; di quindici giorni se è pagabile in un altro comune ecc. (art. 32 L.A.).

Per ottenere il pagamento dell’assegno il portatore può o presentare l’assegno alla banca trattaria, nei termini prescritti dalla legge, oppure girare l’assegno per l’incasso ad una banca diversa da quella trattaria (cd. banca negoziatrice), che solitamente è quella di cui il portatore dell’assegno è cliente.

La banca negoziatrice provvederà a presentare l’assegno alla banca trattaria per riscuotere l’importo che successivamente verrà accreditato sul contro corrente del portatore.

La banca che effettua il pagamento compie dei controlli sia sull’identità del portatore dell’assegno sia sulla regolarità dell’assegno.

Il banchiere giratario per l’incasso di un assegno bancario non trasferibile non deve solo verificare l’identità personale del girante, ma anche controllare la regolarità del procedimento del trasferimento del titolo mediante l’opportuno attento esame dello strumento cartaceo (tale da consentire la constatazione di contraffazioni percepibili con l’ordinaria diligenza professionale), in quanto tale controllo rientra nell’ambito del doveroso accertamento della legittimazione cartolare del girante. La banca girataria per l’incasso che tale controllo abbia omesso risponde quindi del proprio illegittimo operato nei confronti del traente (Cass., 28 luglio 2000, n. 9902).

Il trattario che paga un assegno bancario trasferibile per girata è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate, ma non a verificare la autenticità delle firme dei giranti.

Ai fini della continuità della serie delle girate di un assegno bancario non rileva che una o più delle stesse siano invalide per falsità della firma o per difetto di rappresentanza del girante in nome altrui, poiché agli effetti della legittimazione del possessore è sufficiente la sola apparente regolarità delle singole girate (Cass., 5 maggio 2000, n. 5641).

Accade poi nella prassi che se l’assegno viene presentato al pagamento in una banca diversa dal quella trattaria la prima chieda informazioni alla banca trattaria circa l’esistenza della provvista (cd. benefondi). Il benefondi deve ricondursi ad una prassi interna dei rapporti tra istituti di credito (fonte di affidamento reciproco e di responsabilità civile), ma non fa sorgere l’obbligo di immediato accreditamento da parte della banca negoziatrice, se non risulti che il versamento sul conto di un titolo tratto su altra banca avvenga secondo una regolamentazione pattizia tale da imporre alla banca ricevente di mettere immediatamente a disposizione del suo cliente la relativa somma (Cass., 10 marzo 2000, n. 2742).

L’ordine di non pagare la somma dell’assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione. In mancanza di tale ordine il trattario può pagare anche dopo spirato detto termine.

La morte del traente e la sua incapacità sopravvenuta dopo l’emissione lasciano inalterati gli effetti dell’assegno bancario (art. 36 L.A.).

La mancata presentazione dell’assegno nei termini comporta la perdita dell’azione di regresso contro i giranti ed i loro avallanti e non verso il traente.

IN PRATICA

L’assegno bancario deve essere presentato al trattario per il pagamento nel termine di otto giorni se pagabile nello stesso comune di emissione, di quindici giorni se pagabile in comune diverso.

Il portatore ottiene il pagamento presentando l’assegno alla banca trattaria, nei termini prescritti, oppure girando l’assegno a banca diversa dalla trattaria.

La mancata presentazione dell’assegno nei termini comporta la perdita dell’azione di regresso contro i giranti e loro avallanti ma non verso il traente.

La banca che effettua il pagamento è tenuta ad eseguire verifiche sull’identità del portatore e sulla regolarità dell’assegno.

 

 

 

 

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