Cosa č l’assegno non trasferibile?
Scritto da Nicola Tartaglia   
giovedě 04 agosto 2016

Un’altra forma di assegno bancario è l’assegno emesso con la clausola “non trasferibile” apposta sul titolo.

Nel caso di assegno bancario non trasferibile, il titolo non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di questi, accreditato nel suo conto corrente ed anche la sua circolazione segue una disciplina particolare.

Il prenditore infatti non può girare l’assegno se non ad una banca per l’incasso e la banca non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta (art. 43 L.A.).

Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento.

La clausola “non trasferibile” deve essere apposta anche dal banchiere su richiesta del cliente. La stessa clausola può essere apposta da un girante con i medesimi effetti.

Sugli assegni di importo superiore ad euro 12.500,00 l’art. 1, d.l. 3 maggio 1991, n. 143, conv. in l. 5 luglio 1991, n. 197 e successive modifiche, impone di apporre la clausola di intrasferibilità.

IN PRATICA

L’assegno non trasferibile è caratterizzato dal fatto che il titolo può essere pagato solo al prenditore che lo presenta o, in alternativa, accreditato sul suo conto: il prenditore, infatti, può girarlo ad una sola banca per l’incasso e questa non può girarlo ulteriormente.

La clausola “non trasferibile” può anche essere apposta da un girante.

 

 

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